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Consiglio 2005-2009 |
Consiglio dell'ordine tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli
ingegneri e degli architetti
(legge 24 giugno 1923, n. 1395).
Art. 1 - Il titolo di ingegnere e quello di architetto spettano
esclusivamente a coloro che hanno conseguito i relativi diplomi dagli Istituti
di istruzione superiore autorizzati per legge a conferirli, salva la
disposizione dell'art. 12.
Art. 2 - Sono istituiti l'Ordine degli ingegneri e l'Ordine degli architetti
in ogni provincia, e ciascun Ordine ha il proprio albo degli iscritti. Per
ciascun iscritto nell'albo sarà indicato il titolo in base al quale è fatta
l'iscrizione.
Art. 3 - Sono iscritti nell'albo coloro ai quali spetta il titolo di cui
all'art.1, che godono dei diritti civili e non sono incorsi in alcuna delle
condanne di cui all'art. 28 della legge 8 giugno 1874. n. 1938 (art. 7, reg.
prof.).
Potranno essere iscritti nell'albo anche gli ufficiali generali e superiori
dell'arma del Genio che siano abilitati all'esercizio della professione ai sensi
del R D. n. 485 in data 6 settembre 1902.
Art. 4 - Le perizie e gli altri incarichi relativi all'oggetto della
professione d'ingegnere e di architetto sono dell'autorità giudiziaria
conferiti agli iscritti nell'albo. Le pubbliche amministrazioni, quando debbono
valersi dell'opera di ingegneri o architetti esercenti la professione libera,
affideranno gli incarichi agli iscritti nell'albo.
Art. 5 - Le funzioni relative alla custodia dell'albo e quelle disciplinari
per le professioni di ingegnere, di architetto... sono devolute per ciascuna
professione ad un Consiglio dell'Ordine... a termini dell'art. i del R.D.L. 24
gennaio 1924, n. 203. Gli iscritti nell'albo eleggono il proprio Consiglio
dell'Ordine (art. 29 e seg. e 37 reg. prof.), che esercita le seguenti
attribuzioni:
1) procede alla formazione (art. 2 e seg. reg. prof.) e all'annuale revisione
(art. 22 reg. prof ) e pubblicazione dell'albo, dandone comunicazione
all'autorità giudiziaria e alle pubbliche amministrazioni (art. 23 reg. prof.),
2) provvede all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine e propone
all'approvazione dell'assemblea il conto consuntivo ed il bilancio preventivo;
può entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'Ordine,
stabilire una tassa annuale, una tassa per la iscrizione nel registro dei
praticanti e per la iscrizione nell'albo nonché una tassa per il rilascio di
certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari.
Ferma rimanendo l'efficacia delle norme che impongono contributi a favore di
enti previdenziali di categoria, nessun pagamento, oltre quelli sopra previsti e
quello del contributo per le spese di funzionamento del Consiglio nazionale,
può essere imposto o riscosso per l'esercizio della professione a carico degli
iscritti nell'albo (art. 18, 37 e 50 reg. prof.);
3) dà, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla
liquidazione di onorari e spese;
4) vigila alla tutela dell'esercizio professionale e alla conservazione del
decoro dell'Ordine reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si
rendessero colpevoli nell'esercizio della professione con le sanzioni e nelle
forme di cui agli articoli 26, 27, 28 e 30 della legge 8 giugno 1874, n. 1938,
in quanto siano applicabili.
Art. 6 - Contro le decisioni dei Consigli degli Ordini, così degli ingegneri
come degli architetti, è dato ricorso ai Consigli nazionali di cui all'art. 14
del regolamento approvato con R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 giusta le norme in
esso stabilite.
Art. 7 - Le norme relative alla determinazione dell'oggetto dei limiti delle
due professioni, alla composizione e funzionamento del Consiglio dell'Ordine,
alla formazione e annuale revisione dell'albo e per le impugnative contro
provvedimenti disciplinari, nonché quelle di coordinamento con le disposizioni
vigenti nelle nuove province, e tutte le altre per l'attuazione della presente
legge e di coordinamento, saranno emanate con regolamento, sulla proposta dei
Ministri della Giustizia, dell'Interno, dell'Istruzione e dei Lavori pubblici,
udito il parere di una commissione di nove componenti, da nominare con decreto
reale, su proposta del Ministro delta Giustizia, d'accordo con gli altri
Ministri interessati. Cinque di tali componenti saranno scelti tra coloro che
posseggono i requisiti per l'iscrizione nell'albo.
Saranno pure formati in ogni provincia dalle autorità indicate all'art. 11
albi speciali per i periti agrimensori (geometri) e per le altre categorie dei
periti tecnici. Potranno essere iscritti in tali albi coloro ai quali spetti il
relativo titolo professionale rilasciato da scuole regie pareggiate o
parificate.
Con apposito regolamento, sulla proposta dei Ministri dell'Interno, della
Giustizia, dell'Istruzione e dei Lavori pubblici, udito il parere della stessa
Commissione di cui alla prima parte del presente articolo, alla quale saranno
aggiunti due rappresentanti della categoria interessata, saranno emanate le
norme per la formazione degli albi speciali, la costituzione, il funzionamento e
le attribuzioni dei relativi collegi, la determinazione dell'oggetto e dei
limiti dell'esercizio professionale e le disposizioni transitorie di
coordinamento e di attuazione.
Approvazione del regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto
(R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537).
CAPO I - Dell'Albo
Art. 1 - In ogni provincia è costituito l'Ordine degli ingegneri e l'Ordine
degli architetti, aventi sede nel Comune capoluogo (art. 2 legge).
Art. 2 - Ogni ordine provvede alla formazione del proprio albo. Quando gli
iscritti nell'albo non raggiungono il numero di 25, essi saranno iscritti
nell'albo di un capoluogo vicino, che sarà determinato dal Primo Presidente
della Corte d'Appello. Quando gli architetti iscritti negli albi delle province
comprese in un distretto di Corte d'Appello non raggiungono nel complesso il
numero di 25, essi saranno iscritti in altro albo costituito in un capoluogo di
provincia appartenente ad una Corte d'Appello vicina, che verrà determinato con
decreto del Ministro per la Giustizia.
Con analogo provvedimento possono riunirsi in unico albo, netta sede che verrà
stabilita, gli iscritti nei distretti di più Corti di Appello, in ciascuna
delle quali non si raggiunga il numero minimo di iscrizioni richiesto. La stessa
disposizione si applica agli ingegneri.
Art. 3 - L'albo conterrà per ogni singolo iscritto: il cognome ed il nome,
la paternità, la residenza. La iscrizione nell'albo ha luogo per ordine
alfabetico. Accanto ad ogni nome saranno annotate la data e la natura del titolo
che abilita all'esercizio della professione con eventuale indicazione
dell'autorità da cui il titolo stesso fu rilasciato nonché la data della
iscrizione. Chi si trova iscritto nell'albo deve comunicare al Consiglio
dell'Ordine mediante lettera raccomandata l'eventuale cambiamento di residenza.
Art. 4 - Gli ingegneri ed architetti non possono esercitare la professione se
non sono iscritti negli albi professionali delle rispettive categorie a termine
delle disposizioni vigenti (art. 2, 3 legge). Per essere iscritto nell'albo
occorre aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di
ingegnere e di architetto, ai sensi del R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909, salve le
disposizioni dell'art. 60 del presente regolamento (articoli 5, 7)'. Potranno
essere iscritti nell'albo' a termini dell'art. 3, capoverso, della legge 24
giugno 1923, n. 1395, anche gli ufficiali generati e superiori dell'arma del
genio che siano abilitati all'esercizio della professione, ai sensi del R.D. 6
settembre 1902, n 485.
Art. 5 - Per esercitare in tutto il. territorio della Repubblica le
professioni di ingegnere e di architetto è necessario avere superato l'esame di
Stato, a norma del Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 1395, e del presente
regolamento (art. 4). Soltanto però agli iscritti nell'albo possono conferirsi
le perizie e gli incarichi di cui all'art.4 della detta legge 24 giugno 1923, n.
1395, salva in ogni caso d'eccezione preveduta nel capoverso ultimo dello stesso
art. 4 e nell'art. 56 del presente regolamento.
Art. 6 - Non si può essere iscritti nell'albo se non in seguito a domanda
firmata dal richiedente.
Art. 7 - La domanda di iscrizione nell'albo deve essere presentata alla
presidenza dell'Ordine (art. 6), redatta in carta da bollo da L. 700 (ora L.
3000) e munita dei seguenti documenti (art. 3 legge):
a) certificato di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana, o il certificato dello Stato avente
trattamento di reciprocità con l'Italia
c) certificato di residenza;
d) certificato generate del casellario giudiziario
di data non anteriore di tre mesi dalla presentazione della domanda;
e) certificato di aver conseguito l'approvazione nell'esame di Stato, ai
sensi dell'art. 4, prima parte, del presente regolamento e salve le disposizioni
del successivo art. 60;
f) dichiarazione di non essere iscritto né di aver domandata la iscrizione in
altro albo d'ingegnere o di architetto. Non può essere iscritto nell'albo chi,
per qualsiasi titolo, non abbia A godimento dei diritti civili, ovvero sia
incorso in alcuna delle condanne di cui all'art. 28, prima parte, della legge 8
giugno 1874, n. 1938, sull'esercizio della professione di avvocato e
procuratore, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a termini del Codice di
procedura penate. Coloro che non siano di specchiata condotta morale e politica
non possono essere iscritti negli albi professionali e, se iscritti, debbono
essere cancellati, osservate per la cancellazione le norme stabilite per i
procedimenti disciplinari (art. 43 e seg.). Non possono essere iscritti
nell'albo, e qualora vi siano iscritti devono essere cancellati, coloro che
abbiano svolto una pubblica attività in contraddizione con gli interessi della
Nazione.
Art. 8 - Non oltre tre mesi dalla data della sua presentazione, il Consiglio
dell'ordine deve deliberare sulla domanda di iscrizione nell'albo (art. 6, 7).
La deliberazione deve essere motivata e presa a maggioranza assoluta di voti dei
presenti in seguito a relazione di un consigliere all'uopo delegato dal
presidente (art. 9, 10).
Art. 9 - La deliberazione di cui all'art. 8 è notificata all'interessato nel
termine di cinque giorni a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno. Nello stesso termine è data comunicazione con lettera al Procuratore
della Repubblica.
Art. 10 - Contro la deliberazione del Consiglio dell'Ordine (art. 9),
l'interessato ha diritto di ricorrere al Consiglio nazionale entro un mese dalla
notificazione (art. 14). Entro il medesimo termine può ricorrere anche il
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, qualora ritenga che la
deliberazione sia contraria a disposizioni legislative o regolamentari.
Art. 11 - Art. 12 - Art. 13 - Abrogati
Art. 14 - E' istituito in Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia, il
Consiglio nazionale rispettivamente degli ingegneri e degli architetti. I
Consigli nazionali sono formati ciascuno di undici componenti eletti dai
Consigli degli Ordini della rispettiva professione. Nette elezioni dei Consigli
nazionali si intende eletto il candidato che ha riportato un maggior numero di
voti. A ciascun Consiglio dell'Ordine spetta un voto per ogni cento iscritti o
frazione di cento fino a duecento iscritti, un voto per ogni duecento iscritti
fino a seicento iscritti, ed un voto ogni trecento iscritti dai seicento
iscritti ed oltre. In caso di parità di voti è preferito il candidato più
anziano per iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di
iscrizione, il maggiore di età. Ogni Consiglio dell'Ordine comunica il
risultato della votazione ad una Commissione nominata dal Ministro di Grazia e
Giustizia e composta di cinque professionisti che, verificata l'osservanza delle
norme di legge, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la
pubblicazione con proclamazione degli eletti nel bollettino del Ministero. I
Consigli degli Ordini devono essere convocati per le elezioni nei quindici
giorni precedenti a quello in cui scade il Consiglio nazionale. Non si può fare
parte contemporaneamente di un Consiglio dell'ordine e del Consiglio nazionale.
In mancanza di opzione nei dieci giorni successivi all'elezione si presume la
rinunzia all'ufficio di componente del Consiglio dell'Ordine. I componenti del
Consiglio nazionale restano in carica tre anni. I componenti dei Consigli
nazionali eleggono nel proprio seno il presidente, il vicepresidente ed il
segretario. I Consigli predetti esercitano le attribuzioni stabilite dagli
ordinamenti professionali vigenti ed inoltre danno parere sui progetti di legge
e di regolamento che riguardano le rispettive professioni e sulla loro
interpretazione; quando ne sono richiesti dal Ministro di Grazia e Giustizia.
Determinano inoltre la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli
iscritti nell'albo per le spese del proprio funzionamento. I componenti dei
Consigli nazionali devono essere iscritti nell'albo. Essi possono essere
rieletti. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio nazionale, rimane in carica
il Consiglio uscente. Alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o
che rimangono assenti dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi
si procede mediante elezioni suppletive, che si svolgono nei Consigli degli
Ordini che non hanno alcun componente nel Consiglio nazionale stesso. Il
componente eletto a norma del comma precedente rimane in carica fino alla
scadenza del Consiglio nazionale. Per la validità delle sedute del Consiglio
nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di
assenza del presidente e del vicepresidente del Consiglio Nazionale ne esercita
le funzioni il Consigliere più anziano per iscrizione nell'albo.
Art. 15 - Adempiono alle mansioni di Segreteria della Commissione Centrate
magistrati trattenuti nel Ministero della giustizia, nonché funzionari del
Ministero dei Lavori pubblici, nominati dai rispettivi ministeri.
Art. 16 - Abrogato
Art. 17 - Contro la deliberazione del Consiglio Nazionale non è dato alcun
mezzo di impugnazione né in via amministrativa né in via giudiziaria, salvo il
ricorso atte Sezioni Unite della Corte di Cassazione detto Stato nei casi di
incompetenza o eccesso di potere.
Art. 18 - Le spese per il funzionamento del Consiglio nazionale, sono
proporzionalmente sostenute da tutti gli ordini professionali in ragione del
numero degli iscritti. L'ammontare delle spese viene determinato dal Consiglio
nazionale, il quale cura anche la ripartizione di esso tra i vari Consigli
dell'Ordine, a norma del comma precedente, e detta le modalità per il
versamento della quota spettante a ciascun Consiglio dell'Ordine. I Consigli
dell'Ordine possono stabilire nei propri regolamenti interni un apposito
contributo speciale a carico di tutti gli iscritti per le spese di cui al
presente articolo.
Art. 19 - Il Consiglio nazionale stabilirà con proprio regolamento interno
le norme per il procedimento relativo ai ricorsi proposti dinanzi ad esso e per
quanto occorra al suo funzionamento amministrativo e contabile.
Art. 20 - La cancellazione dall'albo oltre che a seguito di giudizio
disciplinare, a norma dell'art. 37, n. 2, del presente regolamento, è
pronunziata dal Consiglio dell'Ordine, di ufficio o su richiesta del Pubblico
Ministero, nel caso di perdita della cittadinanza italiana o del godimento dei
diritti civili da qualunque titolo derivato, ovvero di condanna che costituisce
impedimento atta iscrizione (art. 43 e seg.).
Art. 21 - Nel caso di cancellazione, sarà data comunicazione del
provvedimento all'interessato, il quale ha facoltà di reclamare al Consiglio
Nazionale, in conformità del precedente articolo 10. Cessate le cause che hanno
motivata la cancellazione dall'albo, l'interessato può fare domanda per esservi
riammesso. Ove questa non sia accolta, egli potrà presentare ricorso in
conformità del suindicato articolo 10.
Art. 22 - Indipendentemente dalle iscrizioni o cancellazioni individuali, a
norma degli articoli precedenti, il Consiglio dell'Ordine, nel mese di gennaio
di ogni anno, provvederà alla revisione dell'albo, portandovi le varianti che
fossero necessarie. I provvedimenti adottati saranno comunicati agli
interessati, i quali avranno diritto di reclamo in conformità del precedente
articolo 10.
Art. 23 - L'albo stampato a cura e spese dell'Ordine è inviato alla Corte di
Appello, ai Tribunali, alle Preture, alle Prefetture ed alle Camere di Commercio
aventi sede nel distretto dell'Ordine. Sarà pure rimesso ai Ministeri di grazia
e giustizia, dell'interno, dei lavori pubblici e dell'istruzione, nonché al
Consiglio nazionale ed agli altri Consigli dell'Ordine. Potrà inoltre essere
trasmesso a quegli Enti pubblici e privati che il Consiglio reputerà opportuno
e, dietro pagamento, dovrà essere rilasciata copia a chiunque ne faccia
richiesta. Agli uffici ed enti cui deve essere obbligatoriamente trasmesso
l'albo, a termini del presente articolo, saranno pure comunicati i provvedimenti
individuali e definitivi di iscrizione e di cancellazione dall'albo.
Art. 24 - Non si può far parte che di un solo Ordine di ingegneri e di
architetti. Chi si trova iscritto nell'Ordine di una provincia, può chiedere il
trasferimento della iscrizione in quello di un'altra, presentando domanda
corredata dai documenti stabiliti dall'art. 7 e da un certificato rilasciato dal
Presidente dell'Ordine al quale il richiedente appartiene, da cui risulti: a) la
data e le altre indicazioni della prima iscrizione; b) che l'istante è in
regola col pagamento del contributo di cui all'art. 37, ed, eventualmente di
quello stabilito a norma dell'art. 18. Avvenuta la iscrizione nell'Albo del
nuovo Ordine, il presidente di questo ne darà avviso al presidente dell'altro
onde provveda alla cancellazione.
Art. 25 - Il Consiglio dell'Ordine rilascia ad ogni iscritto apposita
attestazione. La iscrizione in un albo ha effetto per tutto il territorio della
Repubblica.
CAPO II
Dell'Ordine e del Consiglio dell'Ordine
Sezione I - Dell'Ordine
Art. 26 - La convocazione dell'Ordine in adunanza generale, salvo per quanto
riguarda l'elezione del Consiglio dell'Ordine è indetta dal presidente del
Consiglio dell'Ordine, mediante partecipazione, a ciascun iscritto, con lettera
raccomandata, della prima ed eventuale seconda convocazione. L'avviso conterrà
l'ordine del giorno dell'adunanza. la validità delle adunanze, è data, in
prima convocazione, dalla presenza della maggioranza assoluta degli iscritti; la
seconda convocazione non potrà aver luogo prima del giorno successivo alla
prima e sarà legate qualunque sia il numero degli intervenuti.
Art. 27 - Le adunanze generati sono ordinarie e straordinarie. le adunanze
ordinarie provvederanno all'elezione dei membri del Consiglio, alla elezione,
quando del caso, dei designati per il Consiglio Nazionale ed all'approvazione
del conto consuntivo dell'anno decorso e del bilancio preventivo per Vanno
venturo. Si metteranno poi in discussione gli altri argomenti indicati
nell'ordine del giorno. Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine di cui
convoca e presiede l'assemblea. R presidente deve in ogni modo convocare
l'assemblea quando ne viene richiesto dalla maggioranza di componenti del
Consiglio ovvero da un quarto del numero degli iscritti, che ne abbiano fatto
richiesta scritta motivata. Le adunanze saranno convocate con le modalità
indicate nell'articolo precedente salvo per quanto riguarda le adunanze per
l'elezione del Consiglio.
Art. 28 - In caso di assenza del presidente del Consiglio, ne esercita le
funzioni il consigliere più anziano per iscrizione nell'albo. Le funzioni di
segretario sono adempiute dal segretario del Consiglio dell'Ordine o, in sua
assenza, dal più giovane fra i consiglieri presenti. Le deliberazioni sono
prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In casi di parità di voti,
prevale quello del presidente. Ogni votazione è palese, salvo che l'assemblea,
su proposta del presidente o di almeno un decimo dei presenti, deliberi che
abbia luogo per scrutinio segreto e salve le disposizioni dell'art. 30.
Sezione II
Del Consiglio dell'Ordine
Art. 29 - Ciascun Ordine degli ingegneri e ciascun Ordine degli architetti è
retto dal Consiglio.
Art. 30 - I componenti del Consiglio sono eletti dall'assemblea degli
iscritti nell'albo a maggioranza assoluta di voti segreti per mezzo di schede
contenenti un numero di nomi uguale a quello dei componenti da eleggersi. Tutti
gli iscritti nell'albo possono essere eletti a far parte del Consiglio.
L'assemblea per l'elezione del Consiglio deve essere convocata nei quindici
giorni precedenti a quello in cui esso scade. La convocazione si effettua
mediante avviso spedito per posta almeno dieci giorni prima a tutti gli
iscritti. Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento può tenere luogo
dell'avviso spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata almeno
in un giornale per due volte consecutive. L'avviso e la notizia di cui ai commi
precedenti contengono l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza stessa in prima
convocazione ed, occorrendo, in seconda, nonché il luogo, il giorno e l'ora per
l'eventuale votazione di ballottaggio. L'assemblea è valida in prima
convocazione se interviene una metà almeno degli iscritti, ed in seconda
convocazione che deve aver luogo almeno tre giorni dopo la prima, se interviene
almeno un quarto degli iscritti medesimi.
Art. 31 - Il Consiglio è formato: di cinque componenti se gli iscritti
nell'albo non superano i cento; di sette se superano i cento, e non i
cinquecento; di nove, se superano i cinquecento, ma non i millecinquecento; di
quindici, se superano i millecinquecento. Per la validità delle sedute del
Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei componenti .
Art. 32 - I membri del Consiglio devono essere iscritti nell'albo e durano in
carica due anni. Essi sono rieleggibili. Fino all'insediamento del nuovo
Consiglio, rimane in carica il Consiglio uscente. Alla sostituzione dei
componenti deceduti o dimissionari o che rimangano assenti dalle sedute per un
periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive.
Il componente eletto a norma del comma precedente rimane in carica fino alta
scadenza del Consiglio.
Art. 33 - Nell'assemblea per l'elezione del Consiglio, un'ora dopo terminato
il primo appello, si procede di una seconda chiamata di quelli che non risposero
alta prima, affinché diano il toro voto. Eseguita questa operazione, il
presidente dichiara chiusa la votazione ed assistito da due scrutatori da lui
scelti tra i presenti procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio.
Quando tutti o parte dei candidati non conseguono la maggioranza assoluta dei
voti, il presidente dichiara nuovamente convocata l'assemblea per la votazione
di ballottaggio per coloro che non hanno conseguito tate maggioranza. In caso di
parità di voti è preferito il candidato più anziano per la iscrizione
nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore
di età.
Art. 34 - Contro i risultati dell'elezione ciascun professionista iscritto
nell'albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale entro dieci giorni dalla
proclamazione. Il ricorso non ha in alcun caso effetto sospensivo.
Art. 35 - Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un
segretario ed un tesoriere.
Art. 36 - Il Consiglio si aduna ogni volta che il presidente lo ritenga
opportuno o ne facciano richiesta almeno due membri del Consiglio.
Art. 37 - Il Consiglio dell'Ordine oltre alle funzioni attribuitegli dal
presente regolamento o da altre disposizioni legislative e regolamentari (art. 5
Legge):
1) vigila sul mantenimento della disciplina fra gli iscritti affinché il
loro compito venga adempiuto con probità e diligenza;
2) prende i provvedimenti disciplinari;
3) cura che sia represso l'uso abusivo del titolo di ingegnere e di
architetto e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra,
denunzia all'autorità giudiziaria;
4) determina il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per il
funzionamento dell'Ordine ed eventualmente per il funzionamento del Consiglio
Nazionale (articoli 14, 18), nonché le modalità del pagamento del contributo
(art. 50);
5) compila ogni triennio la tariffa professionale, la quale, in mancanza di
speciali accordi, s'intende accettata dalle parti ed ha valore per tutte le
prestazioni degli iscritti nell'Ordine;
6) dà i pareri che fossero richiesti dalle pubbliche amministrazioni su
argomenti attinenti atte professioni di ingegnere e di architetto.
Art. 38 - Il presidente del Consiglio dell'Ordine rappresenta legalmente
l'Ordine ed il Consiglio stesso. In caso di assenza del presidente, il
consigliere più anziano ne fa le veci.
Art. 39 - Il segretario riceve le domande d'iscrizione nell'albo (art. 7),
annotandole in apposito registro e rilasciando ricevuta ai richiedenti; stende
le deliberazioni consigliari, eccetto quelle relative ai giudizi disciplinari
che saranno compitate dai relatori; tiene i registri prescritti dal Consiglio;
cura la corrispondenza; autentica le copie delle deliberazioni dell'Ordine e del
Consiglio; ha in consegna l'archivio e la biblioteca. In mancanza del
segretario, il consigliere meno anziano ne fa le veci.
Art. 40 - Il tesoriere economo è responsabile dei fondi e degli altri titoli
di valore di proprietà dell'Ordine; riscuote il contributo: paga i mandati
firmati dal presidente e controfirmati dal segretario. Deve tenere i seguenti
registri
a) registro a madre e figlia per somme riscosse;
b) registro contabile di entrata e di uscita;
c) registro dei mandati di pagamento, d) inventano del patrimonio
dell'Ordine. In caso di bisogno improrogabile, il presidente designa un
consigliere per sostituire il tesoriere-economo.
Art. 41 - Il consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre
adunanze consecutive, è considerato dimissionario. Il consiglio dell'ordine
provvede alla sua surrogazione sino alla convocazione dell'assemblea generale
ordinaria.
Art. 42 - Il Consiglio dell'Ordine può disciplinare con regolamenti interni
l'esercizio delle sue attribuzioni .
CAPO III - Dei giudizi disciplinari
Art. 43 - Il Consiglio dell'Ordine è chiamato a reprimere d'ufficio o su
ricorso delle parti, ovvero su richiesta del Pubblico Ministero, gli abusi e le
mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della loro
professione.
Art. 44 - Il presidente, assumendo le informazioni che stimerà opportune,
verifica i fatti che formano oggetto dell'imputazione. Udito l'incolpato, su
rapporto del presidente, il Consiglio decide se vi sia motivo a giudizio
disciplinare. In caso affermativo, il presidente nomina il relatore e, a mezzo
di ufficiale giudiziario, fa citare l'incolpato a comparire dinanzi al Consiglio
dell'Ordine in un termine non minore di giorni quindici per essere sentito e per
presentare eventualmente documenti a suo discarico. Nel giorno indicato ha luogo
la discussione, in seguito alla quale, uditi il relatore e l'incolpato, il
Consiglio prende le sue deliberazioni. Ove l'incolpato non si presenti né
giustifichi un legittimo impedimento, si procederà in sua assenza.
Art. 45 - Le pene disciplinari che il Consiglio può pronunziare contro gli
iscritti nell'albo sono:
1) l'avvertimento;
2) la censura;
3) la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non maggiore di
sei mesi;
4) la cancellazione dall'albo.
l'avvertimento consiste nel dimostrare al colpevole le mancanze commesse e
nell'esortarlo a non ricadervi. Esso è dato con lettera del presidente per
delega del Consiglio.
La censura è una dichiarazione formate dette mancanze commesse e del biasimo
incorso. La censura, la sospensione e la cancellazione dall'albo sono notificate
al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario.
Art. 46 - Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, ft
Consiglio, a seconda delle circostanze, può eseguire la cancellazione dall'albo
o pronunciare la sospensione; quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato
rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca. Qualora si tratti di
condanna che impedirebbe la iscrizione nell'albo giusta l'art. 7 del presente
regolamento in relazione all'art. 28, parte prima, della legge 8 giugno 1874, n.
1938, è sempre ordinata la cancellazione dell'albo, a norma dal precedente
articolo 20.
Art. 47 - Chi sia stato cancellato dall'albo, in seguito a giudizio
disciplinare, può esservi di nuovo iscritto a sua domanda: a) nel caso
preveduto dall'art. 46, quando abbia ottenuta la riabilitazione giusta le norme
del Codice di procedura penale; b) negli altri casi, quando siano decorsi due
anni dalla cancellazione dall'albo. la domanda deve essere corredata dalle prove
giustificative ed, ove non sia accolta, l'interessato può ricorrere in
conformità dell'art. 10.
Art. 48 - Le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine in materia disciplinare
possono essere impugnate dall'incolpato e dal Procuratore della Repubblica, in
conformità dell'art. 10 del presente regolamento.
Art. 49 - L'incolpato che sia membro del Consiglio dell'Ordine, è soggetto
alta giurisdizione disciplinare del Consiglio dell'Ordine viciniore, da
determinarsi, in caso di contestazione, dal primo presidente della Corte
d'Appello. Contro la deliberazione del Consiglio dell'Ordine è ammesso ricorso
al Consiglio nazionale in conformità dell'articolo 10.
Art. 50 - Il rifiuto del pagamento del contributo di cui all'art. 37 ed,
eventualmente, all'art. 18, dà luogo a giudizio disciplinare. I contributi
previsti a favore dei Consigli degli Ordini debbono essere versati nel termine
stabilito dai Consigli medesimi". Coloro che non adempiono al versamento
possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del
procedimento disciplinare (art. 43 e segg.). La sospensione così inflitta non
è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente
del Consiglio, quando l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute.
CAPO IV - Dell'oggetto e dei limiti della professione d'ingegnere e di
architetto
Art. 51 - Sono di spettanza della professione d'ingegnere il progetto, la
condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i
materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le
industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e
di comunicazione alte costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti
industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi
geometrici e le operazioni di estimo.
Art. 52 - Formano oggetto tanto delta professione di ingegnere quanto di
quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e
le operazioni di estimo ad esse relative. Tuttavia le opere di edilizia civile
che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino
degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, numero 364", per
l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto,
ma la parte tecnica può essere compiuta tanto dall'architetto quanto
dall'ingegnere.
Art. 53 - Le disposizioni dei precedenti articoli 51 e 52 valgono ai fini
della delimitazione delle professioni d'ingegnere e di architetto e non
pregiudicano quanto può formare oggetto dell'attività professionale di
determinate categorie di tecnici specializzati, né le disposizioni che saranno
date con i regolamenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 24
giugno 1923, n. 1395.
Art. 54 - Coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea d'ingegnere
presso gli Istituti d'istruzione superiore indicati nell'art. 1 della legge 24
giugno 1923, n. 1395, entro il 31 dicembre 1924, ovvero o conseguiranno entro il
31 dicembre 1925, giusta le norme stabilite dall'art. 6 del R.D. 31 dicembre
1923, n. 2909" sono autorizzati a compiere anche le mansioni indicate
nell'art. 52 del presente regolamento. "Coloro che abbiano conseguito il
diploma di laurea d'ingegnere architetto presso gli Istituti di istruzione
superiore indicati nell'art. 1 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, entro il 31
dicembre 1924, ovvero lo conseguiranno entro il 31 dicembre 1925, giusta le
norme stabilite dall'art. 6 del R.D. 31 dicembre 1923, numero 2909, sono
autorizzati a compiere anche le mansioni indicate nell'art. 51 del presente
regolamento, eccettuate le applicazioni industriali. La presente disposizione è
applicabile anche a coloro che abbiano conseguito A diploma di architetto civile
nei termini suddetti, ad eccezione però di quanto riguarda le applicazioni
industriali e della fisica, nonché i lavori relativi alle vie, ai mezzi di
comunicazione e di trasporto e atte opere idrauliche.
Art. 55 - Sono escluse dalle disposizioni del presente capo le opere di
rilevante importanza che siano assegnate in seguito a pubblico concorso. Per le
opere di rilevante importanza, anche quando siano assegnate in seguito a
pubblico concorso, è sempre necessario che la parte tecnica venga eseguita
sotto la direzione e responsabilità di persone abilitate all'esercizio della
professione di ingegnere, ovvero della professione di architetto purché si
tratti delle opere contemplate nell'articolo 52.
Art. 56 - Le perizie e gli incarichi di cui all'art. 4 della legge 24 giugno
1923, numero 1395, possono essere affidati a persone non iscritte nell'albo
soltanto quando si verifichi una delle seguenti circostanze: a) che si tratti di
casi di speciale importanza i quali richiedano l'opera di un luminare della
scienza o di un tecnico di fama singolare, non iscritto nell'albo; b) che si
tratti di semplici applicazioni della tecnica non richiedenti speciale
preparazione scientifica o che
non vi siano netta località professionisti iscritti nell'albo ai quali
affidare la perizia o l'incarico.
CAPO V - Disposizioni generati
Art. 57 - Gli Ordini degli Ingegneri e degli architetti ed i rispettivi
Consigli sono posti sotto l'alta vigilanza del Ministero di grazia e giustizia
il quale la esercita direttamente ovvero per il tramite dei Procuratori Generali
presso la Corte di Appello e dei Procuratori della Repubblica. Il Ministro per
la grazia e giustizia vigila all'esatta osservanza delle norme legislative e
regolamentari e all'uopo può fare, direttamente ovvero a mezzo dei suddetti
magistrati, le opportune richieste ai singoli Ordini ed ai rispettivi Consigli.
Il Consiglio può essere sciolto quando non sia in grado di funzionare
regolarmente. In caso di scioglimento le funzioni del Consiglio sono affidate ad
un commissario straordinario fino alla nomina del nuovo Consiglio, che deve
avere luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente. Lo
scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto
del Ministro per la grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio
nazionale. Il Commissario ha facoltà di nominare un comitato di non meno di due
e di non più di sei componenti da scegliersi fra gli iscritti nell'albo, che lo
coadiuva nelle funzioni predette. le disposizioni circa la nomina del
commissario e dei comitato si applicano anche quando per qualsiasi motivo non si
sia addivenuto all'elezione del Consiglio.
Art. 58 - Quando nel presente regolamento si fa menzione di un'autorità
giudiziaria, s'intende quella che ha giurisdizione nel capoluogo dell'ordine.
CAPO VI
Disposizioni di coordinamento
Art. 59 - (Art. omesso in quanto richiama gli art. n. 8, 9 e 10 della legge
24 giugno 1923 n. 1395 riguardante disposizioni transitorie che hanno perduto
efficacia per scadenza del termine d'applicazione fissato).
Art. 60 - I diplomi menzionati nell'art. i della legge 24 giugno 1923, n.
1395, costituiscono agli effetti della iscrizione. Il titolo di cui all'art. 7,
lettera e) per coloro che li hanno conseguiti entro il 31 dicembre 1924, a
termini dell'art. 31 del R. Decreto-legge 25 settembre 1924, numero 1585, ovvero
ti conseguiranno entro il 31 dicembre 1925, giusta le norme stabilite dall'art.
6 del R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909.
Art. 61 - Il grado accademico di ingegnere o di architetto, conferito prima
della pubblicazione della legge 24 giugno 1923, n. 1395, indipendentemente da
ogni esame, in seguito a giudizio tecnico su pubblicazioni o su lavori, è
considerato equipollente, agli effetti della legge predetta e del presente
regolamento, al grado conferito da uno degli istituti indicati nell'art. i della
legge medesima, in base agli esami stabiliti dalle norme sull'istruzione
superiore.
Art. 62 - Gli ingegneri e architetti che siano impiegati di una pubblica
amministrazione dello Stato, delle province o dei comuni, e che si trovino
inscritti nell'albo degli ingegneri e degli architetti, sono soggetti alla
disciplina dell'Ordine per quanto riguarda l'eventuale esercizio della libera
professione. I predetti ingegneri ed architetti non possono esercitare la libera
professione ove sussista alcuna incompatibilità preveduta da leggi, regolamenti
generali o speciali, ovvero da capitolati. Per l'esercizio della libera
professione è in ogni caso necessaria espressa autorizzazione dei capi
gerarchici nei modi stabiliti dagli ordinamenti dell'amministrazione da cui il
funzionario dipende. E riservata alle singole amministrazioni dello Stato la
facoltà di liquidare ai propri funzionari i corrispettivi per le prestazioni
compiute per enti pubblici o aventi finalità di pubblico interesse. Tali
corrispettivi saranno fissati sulla base dette tariffe per i liberi
professionisti con una riduzione non inferiore ad un terzo né superiore alla
metà, salvo disposizioni speciali in contrario. La riduzione non avrà luogo
nel caso che la prestazione sia compiuta insieme con liberi professionisti,
quali componenti di una Commissione.
Art. 63 - Per i funzionari delle pubbliche amministrazioni la iscrizione
nell'albo non può costituire titolo per quanto concerne la loro carriera.
Art. 64 - Art. 65 - Art. 66 - Art. 67 - Art. 68 - Art. 69 - Art. 70 - Art. 71
- Abrogati
Art. 73 - Il titolo di ingegnere e, rispettivamente quello di architetto,
spetta esclusivamente a coloro che appartengono ai territori annessi al Regno
con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, abbiano
acquistata la cittadinanza italiana in virtù della sezione VI, parte III, del
trattato di San Germano, dell'art. 7, n. 2, del trattato di Rapallo, del R.
Decreto 30 dicembre 1920, n. 1890 e del R. Decreto legge 29 gennaio 1922, n. 43,
e inoltre fossero in possesso, alla data dell'annessione di detti territori, di
uno dei seguenti titoli: a) titolo di ingegnere civile autorizzato;
b) attestato del 2° esame di Stato conseguito in un politecnico della
cessata monarchia austro-ungarica e dell'ultimo esame di Stato della scuola
superiore di agronomia di Vienna o delle scuole superiori montanistiche;
c) L'assolutoria conseguita nette stesse scuote superiori di cui al comma b)
prima del 1885;
d) il diploma di laurea d'ingegneria conseguito in politecnici e scuote tecniche
superiori non austriache equiparate al 2° esame di Stato, dall'ordinanza
Ministeriale 27 dicembre 1893, Bollettino leggi imperiali n. 197;
e) i diplomi conseguiti in altri Stati presso istituti non compresi nella
predetta ordinanza e già riconosciuti validi ed equipollenti in casi
individuali dalle autorità ministeriali austriache. Nessun altro può ritenersi
equipollente a quelli sopra indicati, anche se conferito in base atta ordinanza
14 marzo 1917 B.L.I. n. 130 delta cessata monarchia austro-ungarica.
Art. 74 - Gli albi degli ingegneri ed architetti dei territori indicati nel
precedente art. 73 comprenderanno uno speciale elenco supplementare e
transitorio, nel quale saranno iscritti i geometri civili autorizzati dette
nuove province, i quali comprovino di avere superato l'esame della sezione
geodetica di una scuola politecnica della cessata monarchia austro-ungarica
prima del 31 dicembre 1913 e di possedere alla data del 24 giugno 1923,
l'autorizzazione, di cui all'ordinanza 7 maggio 1913 B.L.I.; n. 77. Gli
interessati, entro il termine perentorio di mesi 3 dalla pubblicazione del
presente regolamento, dovranno presentare domanda a norma degli articoli 59 e
65. Coloro che sono compresi nell'elenco di cui sopra, pur conservando il titolo
geometra civile, hanno gli stessi diritti degli ingegneri iscritti negli albi,
ad eccezione di quanto riguarda l'esercizio professionale, ft quale ha per
oggetto le mansioni di spettanza del perito agrimensore (geometra) nonché, a
mente del § 5 della predetta ordinanza 7 maggio 1913, l'esecuzione di progetti
e misurazioni planimetriche e altimetriche di ogni specie nel campo geodetico
ed, in particolare, la compilazione di piani di situazione e di livello, di
piani di divisione di terreni, di piani di commassazione e arrotondamento; Le
demarcazioni di confini, regolazioni di confini e altimetrie, la compilazione e
l'esecuzione di tutti i lavori cartografici e fotogrammetrici, la revisione dei
piani e dei calcoli geometrici e geodetici ed il rilascio di autenticazioni su
quanto sopra.
norme sull'obbligatorietà della iscrizione negli albi professionali e sulle
funzioni relative alla custodia degli albi
(Legge 25 aprile 1938, n. 897).
Art. 1 - Gli ingegneri, gli architetti, i chimici, i professionisti in
materia di economia e commercio, gli agronomi, i ragionieri, i geometri, i
periti agrari ed i periti industriali non possono esercitare la professione se
non sono iscritti negli albi professionali delle rispettive categorie a termini
delle disposizioni vigenti.
Art. 2 - Coloro che non siano di specchiata condotta morale non possono
essere iscritti negli albi professionali, e, se iscritti, debbono esserne
cancellati, osservate per la cancellazione le norme stabilite per i procedimenti
disciplinari.
Art. 3 - 4 - 5 - 6 (Omissis).
Art. 7 - Quando a norma dei vigenti ordinamenti professionali la iscrizione
di professionisti stranieri negli albi sia ammessa sotto la condizione di
reciprocità, la condizione stessa è comprovata mediante attestazione
insindacabile del Ministero degli affari esteri. La precedente disposizione non
si applica quando per la iscrizione dello straniero nell'albo sia richiesta dal
regolamento professionale la esistenza di uno speciale accordo internazionale.
Non si applica neppure quando l'accordo internazionale, pur non essendo
preveduto dal regolamento professionale, ammette tuttavia la predetta
iscrizione.
Art. 8 - 9 -10 -11 (Omissis).
norme sui consigli degli ordini e collegi e sulle commissioni centrali
professionali (D.L. Lt. 23 novembre 1944, n. 382).
Capo I - Del Consiglio degli Ordini e collegi professionali
Art. 1 - Le funzioni relative alla custodia dell'albo e quelle disciplinari
per le professioni di ingegnere, di architetto, di chimico, di professionista in
economia e commercio, di attuario, di agronomo, di ragioniere e di perito
industriale sono devolute per ciascuna professione ad un Consiglio dell'Ordine o
Collegio, a termini dell'art. 1 del Regio Decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 103.
Il Consiglio è formato da cinque componenti se gli iscritti nell'albo non
superano i cento; di sette se superano i cento e non i cinquecento; di nove se
superano i cinquecento, ma non i millecinquecento; di quindici, se superano i
millecinquecento.
Art. 2 - I componenti del Consiglio sono eletti dall'assemblea degli iscritti
nell'albo a maggioranza assoluta di voti segreti per mezzo di schede contenenti
un numero di nomi uguale a quello dei componenti da eleggersi. Ciascun Consiglio
elegge nel proprio seno un presidente, un segretario ed un tesoriere. Il
presidente ha la rappresentanza dell'Ordine o Collegio, di cui convoca e
presiede l'assemblea. Il presidente deve in ogni modo convocare l'assemblea
quando ne viene richiesto dalla maggioranza dei componenti del Consiglio ovvero
da un quarto del numero degli iscritti. I componenti del Consiglio restano in
carica due anni.
Art. 3 - L'assemblea per l'elezione del Consiglio deve essere convocata nei
quindici giorni precedenti quello in cui
esso scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta almeno
dieci giorni prima a tutti gli iscritti. Ove il numero degli iscritti superi i
cinquecento, può tenere luogo dell'avviso spedito per posta, la notizia della
convocazione pubblicata almeno in un giornale per due volte consecutive.
L'avviso e la notizia di cui ai commi precedenti contengono l'indicazione
dell'oggetto dell'adunanza e stabiliscono il luogo, il giorno e l'ora
dell'adunanza stessa in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda, nonché
il luogo e l'ora per la eventuale votazione di ballottaggio. L'assemblea è
valida in prima convocazione se interviene una metà almeno degli iscritti, ed
in seconda convocazione, che deve aver luogo almeno tre giorni dopo la prima, se
interviene almeno un quarto degli iscritti medesimi.
Art. 4 - Nell'assemblea per l'elezione del Consiglio, un'ora dopo terminato
il primo appello, si procede ad una seconda chiamata di quelli che non risposero
alla prima, affinché diano il loro voto. Eseguita questa operazione, il
presidente dichiara chiusa la votazione ed, assistito da due scrutatori da lui
scelti tra i presenti, procede immediatamente e pubblicamente alto scrutinio .
Compiuto lo scrutinio, ne proclama il risultato, e ne dà subito comunicazione
al Ministro per la grazia e giustizia.
Art. 5 - Quando tutti o parte dei candidati non conseguono la maggioranza
assoluta dei voti, i( presidente dichiara nuovamente convocata l'assemblea per
la votazione di ballottaggio per coloro che non hanno conseguito tale
maggioranza. In caso di parità di voti è preferito R candidato più anziano
per l'iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di
iscrizione, il maggiore di età.
Art. 6 - Contro i risultati dell'elezione ciascun professionista iscritto
nell'albo può proporre reclamo atta Commissione centrate entro dieci giorni
dalla proclamazione.
Art. 7 - Il Consiglio provvede all'amministrazione dei beni spettanti
all'Ordine o Collegio e propone all'approvazione dell'assemblea il conto
consuntivo ed il bilancio preventivo. Il Consiglio può entro i limiti
strettamente necessari a coprire le spese dell'Ordine o Collegio, stabilire una
tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per
l'iscrizione nell'albo, nonché una tassa per il rilascio di certificati e dei
pareri per la liquidazione degli onorari. Ferma rimanendo l'efficacia delle
norme che impongono contributi a favore di enti previdenziali di categoria,
nessun pagamento, oltre quelli previsti da questo decreto, può essere imposto o
riscosso per l'esercizio della professione a carico degli iscritti nell'albo.
Art. 8 - Il Consiglio può essere sciolto quando non sia in grado di
funzionare regolarmente. In caso di scioglimento le funzioni del Consiglio sono
affidate ad un commissario straordinario fino alla nomina del nuovo Consiglio,
che deve avere luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente. Lo
scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto
del Ministro per la grazia e giustizia, sentito il parere delta Commissione
centrale. Il commissario ha facoltà di nominare un comitato di non meno di due
e di non più di sei componenti da scegliersi fra gli iscritti nell'albo, che lo
coadiuva nell'esercizio delle funzioni predette.
Art. 9 - Le disposizioni di cui all'articolo precedente circa la nomina del
commissario e del comitato si applicano anche quando per qualsiasi motivo non si
sia addivenuto alla elezione del Consiglio.
CAPO II - Delle Commissioni centrali
Art. 10 - Le Commissioni centrali per le professioni indicate dall'art. i
sono costituite presso il Ministero di grazia e giustizia e sono formate di
undici componenti eletti dal Consiglio delta rispettiva professione. la
Commissione centrale è formata di un numero di componenti pari a quello dei
Consigli quando il numero dei Consigli stessi è inferiore a undici.
Art. 11 - Nelle elezioni prevedute dal presente capo si intende eletto il
candidato che ha riportato un maggior numero di voti. A ciascun Consiglio spetta
un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti,
un voto per ogni 200 iscritti fino a seicento iscritti, ed un voto ogni trecento
iscritti da seicento iscritti ed oltre. In caso di parità di voti si applica la
disposizione dell'art. 5, comma secondo. Ogni Consiglio comunica il risultato
della votazione ad una Commissione nominata dal Ministero per la grazia e
giustizia, composta di cinque professionisti che, verificata l'osservanza dette
norme di legge, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la
pubblicazione con proclamazione degli eletti nel bollettino del Ministero.
Art. 12 - Quando gli iscritti appartengono ad un unico albo con carattere
nazionale la Commissione centrale è eletta dall'assemblea ed è formata di 9
componenti. Per le elezioni si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
relative alla elezione del Consiglio.
Art. 13 - I consigli devono essere convocati per le elezioni nei quindici
giorni precedenti a quello in cui scade la Commissione centrale. Non si può far
parte contemporaneamente di un Consiglio e della Commissione centrale. In
mancanza di opzione nei dieci giorni successivi alle elezioni si presume la
rinuncia all'ufficio di componente del Consiglio. I componenti dette Commissioni
centrati restano in carica tre anni.
Art. 14 - I componenti delle Commissioni centrali eleggono nel proprio seno
il presidente, il vice presidente ed il segretario. le Commissioni predette
esercitano le attribuzioni stabilite dagli ordinamenti professionali vigenti ed
inoltre danno parere sui progetti di legge e di regolamento che riguardano le
rispettive professioni e sulle loro interpretazioni, quando ne sono richiesti
dal Ministro per la grazia e giustizia. Determinano inoltre la misura del
contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti nell'albo per le spese
del proprio funzionamento.
CAPO III - Disposizioni comuni
Art. 15 - I componenti del Consiglio o della Commissione centrale devono
essere iscritti nell'albo. Essi possono essere rieletti. Fino all'insediamento
del nuovo Consiglio o della nuova Commissione, rimane in carica il Consiglio o
la Commissione uscente. Alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari
o che rimangono assenti dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi
consecutivi si procede mediante elezioni suppletive. Quelle riguardanti la
Commissione centrale si svolgono nei Consigli che non hanno alcun componente
nella Commissione stessa. Il componente eletto a norma del comma precedente
rimane in carica fino atta scadenza del Consiglio o della Commissione centrate.
Art. 16 - Per la validità delle sedute del Consiglio o delta Commissione
centrate occorre la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di
assenza del presidente del Consiglio, del presidente e del vice presidente della
Commissione centrate, ne esercita le funzioni il consigliere più anziano per
iscrizione nell'albo.
Art. 17 - Per l'adempimento delle funzioni indicate nell'art. 1 si osservano
le norme dei rispettivi ordinamenti professionali. Il Consiglio e la Commissione
centrate esercitano le altre funzioni prevedute dai predetti ordinamenti che
continuano ad applicarsi in quanto compatibili con le norme di questo decreto.
diritti d'autore protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi
al suo esercizio (l. 22 aprile 1941, n. 633 G.U. 16 Luglio 1941, n. 166).
Art. 1 - Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di
carattere creativo che appartengono alla letteratura, alta musica, alle arti
figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia
il modo o la forma di espressione.
Art. 2 - In particolare sono comprese nella protezione: 5) I disegni e le
opere dell'architettura.
Art. 99 - All'autore di progetti di lavoro di ingegneria o di altri lavori
analoghi, che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici, compete,
oltre al diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti
medesimi, il diritto ad un equo compenso a carico di coloro che realizzino il
progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso. Per esercitare il
diritto al compenso l'autore deve inserire sopra il piano o disegno una
dichiarazione di riserva ed eseguire il deposito del piano o disegno presso il
Ministero della cultura popolare" secondo le norme stabilite dal
regolamento. Il diritto a compenso previsto in questo articolo dura 20 anni dal giorno del deposito prescritto dal secondo comma.
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