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Consiglio 2005-2009


Consiglio dell'ordine tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti
(legge 24 giugno 1923, n. 1395).

Art. 1 - Il titolo di ingegnere e quello di architetto spettano esclusivamente a coloro che hanno conseguito i relativi diplomi dagli Istituti di istruzione superiore autorizzati per legge a conferirli, salva la disposizione dell'art. 12.

Art. 2 - Sono istituiti l'Ordine degli ingegneri e l'Ordine degli architetti in ogni provincia, e ciascun Ordine ha il proprio albo degli iscritti. Per ciascun iscritto nell'albo sarà indicato il titolo in base al quale è fatta l'iscrizione.

Art. 3 - Sono iscritti nell'albo coloro ai quali spetta il titolo di cui all'art.1, che godono dei diritti civili e non sono incorsi in alcuna delle condanne di cui all'art. 28 della legge 8 giugno 1874. n. 1938 (art. 7, reg. prof.).
Potranno essere iscritti nell'albo anche gli ufficiali generali e superiori dell'arma del Genio che siano abilitati all'esercizio della professione ai sensi del R D. n. 485 in data 6 settembre 1902.

Art. 4 - Le perizie e gli altri incarichi relativi all'oggetto della professione d'ingegnere e di architetto sono dell'autorità giudiziaria conferiti agli iscritti nell'albo. Le pubbliche amministrazioni, quando debbono valersi dell'opera di ingegneri o architetti esercenti la professione libera, affideranno gli incarichi agli iscritti nell'albo.

Art. 5 - Le funzioni relative alla custodia dell'albo e quelle disciplinari per le professioni di ingegnere, di architetto... sono devolute per ciascuna professione ad un Consiglio dell'Ordine... a termini dell'art. i del R.D.L. 24 gennaio 1924, n. 203. Gli iscritti nell'albo eleggono il proprio Consiglio dell'Ordine (art. 29 e seg. e 37 reg. prof.), che esercita le seguenti attribuzioni:
1) procede alla formazione (art. 2 e seg. reg. prof.) e all'annuale revisione (art. 22 reg. prof ) e pubblicazione dell'albo, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria e alle pubbliche amministrazioni (art. 23 reg. prof.),
2) provvede all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine e propone all'approvazione dell'assemblea il conto consuntivo ed il bilancio preventivo; può entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'Ordine, stabilire una tassa annuale, una tassa per la iscrizione nel registro dei praticanti e per la iscrizione nell'albo nonché una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari.
Ferma rimanendo l'efficacia delle norme che impongono contributi a favore di enti previdenziali di categoria, nessun pagamento, oltre quelli sopra previsti e quello del contributo per le spese di funzionamento del Consiglio nazionale, può essere imposto o riscosso per l'esercizio della professione a carico degli iscritti nell'albo (art. 18, 37 e 50 reg. prof.);
3) dà, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese;
4) vigila alla tutela dell'esercizio professionale e alla conservazione del decoro dell'Ordine reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione con le sanzioni e nelle forme di cui agli articoli 26, 27, 28 e 30 della legge 8 giugno 1874, n. 1938, in quanto siano applicabili.

Art. 6 - Contro le decisioni dei Consigli degli Ordini, così degli ingegneri come degli architetti, è dato ricorso ai Consigli nazionali di cui all'art. 14 del regolamento approvato con R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 giusta le norme in esso stabilite.

Art. 7 - Le norme relative alla determinazione dell'oggetto dei limiti delle due professioni, alla composizione e funzionamento del Consiglio dell'Ordine, alla formazione e annuale revisione dell'albo e per le impugnative contro provvedimenti disciplinari, nonché quelle di coordinamento con le disposizioni vigenti nelle nuove province, e tutte le altre per l'attuazione della presente legge e di coordinamento, saranno emanate con regolamento, sulla proposta dei Ministri della Giustizia, dell'Interno, dell'Istruzione e dei Lavori pubblici, udito il parere di una commissione di nove componenti, da nominare con decreto reale, su proposta del Ministro delta Giustizia, d'accordo con gli altri Ministri interessati. Cinque di tali componenti saranno scelti tra coloro che posseggono i requisiti per l'iscrizione nell'albo.

Saranno pure formati in ogni provincia dalle autorità indicate all'art. 11 albi speciali per i periti agrimensori (geometri) e per le altre categorie dei periti tecnici. Potranno essere iscritti in tali albi coloro ai quali spetti il relativo titolo professionale rilasciato da scuole regie pareggiate o parificate.

Con apposito regolamento, sulla proposta dei Ministri dell'Interno, della Giustizia, dell'Istruzione e dei Lavori pubblici, udito il parere della stessa Commissione di cui alla prima parte del presente articolo, alla quale saranno aggiunti due rappresentanti della categoria interessata, saranno emanate le norme per la formazione degli albi speciali, la costituzione, il funzionamento e le attribuzioni dei relativi collegi, la determinazione dell'oggetto e dei limiti dell'esercizio professionale e le disposizioni transitorie di coordinamento e di attuazione.

Approvazione del regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto (R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537).

CAPO I - Dell'Albo

Art. 1 - In ogni provincia è costituito l'Ordine degli ingegneri e l'Ordine degli architetti, aventi sede nel Comune capoluogo (art. 2 legge).

Art. 2 - Ogni ordine provvede alla formazione del proprio albo. Quando gli iscritti nell'albo non raggiungono il numero di 25, essi saranno iscritti nell'albo di un capoluogo vicino, che sarà determinato dal Primo Presidente della Corte d'Appello. Quando gli architetti iscritti negli albi delle province comprese in un distretto di Corte d'Appello non raggiungono nel complesso il numero di 25, essi saranno iscritti in altro albo costituito in un capoluogo di provincia appartenente ad una Corte d'Appello vicina, che verrà determinato con decreto del Ministro per la Giustizia.
Con analogo provvedimento possono riunirsi in unico albo, netta sede che verrà stabilita, gli iscritti nei distretti di più Corti di Appello, in ciascuna delle quali non si raggiunga il numero minimo di iscrizioni richiesto. La stessa disposizione si applica agli ingegneri.

Art. 3 - L'albo conterrà per ogni singolo iscritto: il cognome ed il nome, la paternità, la residenza. La iscrizione nell'albo ha luogo per ordine alfabetico. Accanto ad ogni nome saranno annotate la data e la natura del titolo che abilita all'esercizio della professione con eventuale indicazione dell'autorità da cui il titolo stesso fu rilasciato nonché la data della iscrizione. Chi si trova iscritto nell'albo deve comunicare al Consiglio dell'Ordine mediante lettera raccomandata l'eventuale cambiamento di residenza.

Art. 4 - Gli ingegneri ed architetti non possono esercitare la professione se non sono iscritti negli albi professionali delle rispettive categorie a termine delle disposizioni vigenti (art. 2, 3 legge). Per essere iscritto nell'albo occorre aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere e di architetto, ai sensi del R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909, salve le disposizioni dell'art. 60 del presente regolamento (articoli 5, 7)'. Potranno essere iscritti nell'albo' a termini dell'art. 3, capoverso, della legge 24 giugno 1923, n. 1395, anche gli ufficiali generati e superiori dell'arma del genio che siano abilitati all'esercizio della professione, ai sensi del R.D. 6 settembre 1902, n 485.

Art. 5 - Per esercitare in tutto il. territorio della Repubblica le professioni di ingegnere e di architetto è necessario avere superato l'esame di Stato, a norma del Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 1395, e del presente regolamento (art. 4). Soltanto però agli iscritti nell'albo possono conferirsi le perizie e gli incarichi di cui all'art.4 della detta legge 24 giugno 1923, n. 1395, salva in ogni caso d'eccezione preveduta nel capoverso ultimo dello stesso art. 4 e nell'art. 56 del presente regolamento.

Art. 6 - Non si può essere iscritti nell'albo se non in seguito a domanda firmata dal richiedente.

Art. 7 - La domanda di iscrizione nell'albo deve essere presentata alla presidenza dell'Ordine (art. 6), redatta in carta da bollo da L. 700 (ora L. 3000) e munita dei seguenti documenti (art. 3 legge):

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana, o il certificato dello Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia

c) certificato di residenza;

d) certificato generate del casellario giudiziario

di data non anteriore di tre mesi dalla presentazione della domanda;

e) certificato di aver conseguito l'approvazione nell'esame di Stato, ai sensi dell'art. 4, prima parte, del presente regolamento e salve le disposizioni del successivo art. 60;

f) dichiarazione di non essere iscritto né di aver domandata la iscrizione in altro albo d'ingegnere o di architetto. Non può essere iscritto nell'albo chi, per qualsiasi titolo, non abbia A godimento dei diritti civili, ovvero sia incorso in alcuna delle condanne di cui all'art. 28, prima parte, della legge 8 giugno 1874, n. 1938, sull'esercizio della professione di avvocato e procuratore, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a termini del Codice di procedura penate. Coloro che non siano di specchiata condotta morale e politica non possono essere iscritti negli albi professionali e, se iscritti, debbono essere cancellati, osservate per la cancellazione le norme stabilite per i procedimenti disciplinari (art. 43 e seg.). Non possono essere iscritti nell'albo, e qualora vi siano iscritti devono essere cancellati, coloro che abbiano svolto una pubblica attività in contraddizione con gli interessi della Nazione.

Art. 8 - Non oltre tre mesi dalla data della sua presentazione, il Consiglio dell'ordine deve deliberare sulla domanda di iscrizione nell'albo (art. 6, 7). La deliberazione deve essere motivata e presa a maggioranza assoluta di voti dei presenti in seguito a relazione di un consigliere all'uopo delegato dal presidente (art. 9, 10).

Art. 9 - La deliberazione di cui all'art. 8 è notificata all'interessato nel termine di cinque giorni a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nello stesso termine è data comunicazione con lettera al Procuratore della Repubblica.

Art. 10 - Contro la deliberazione del Consiglio dell'Ordine (art. 9), l'interessato ha diritto di ricorrere al Consiglio nazionale entro un mese dalla notificazione (art. 14). Entro il medesimo termine può ricorrere anche il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, qualora ritenga che la deliberazione sia contraria a disposizioni legislative o regolamentari.

Art. 11 - Art. 12 - Art. 13 - Abrogati

Art. 14 - E' istituito in Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia, il Consiglio nazionale rispettivamente degli ingegneri e degli architetti. I Consigli nazionali sono formati ciascuno di undici componenti eletti dai Consigli degli Ordini della rispettiva professione. Nette elezioni dei Consigli nazionali si intende eletto il candidato che ha riportato un maggior numero di voti. A ciascun Consiglio dell'Ordine spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento fino a duecento iscritti, un voto per ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti, ed un voto ogni trecento iscritti dai seicento iscritti ed oltre. In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. Ogni Consiglio dell'Ordine comunica il risultato della votazione ad una Commissione nominata dal Ministro di Grazia e Giustizia e composta di cinque professionisti che, verificata l'osservanza delle norme di legge, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione con proclamazione degli eletti nel bollettino del Ministero. I Consigli degli Ordini devono essere convocati per le elezioni nei quindici giorni precedenti a quello in cui scade il Consiglio nazionale. Non si può fare parte contemporaneamente di un Consiglio dell'ordine e del Consiglio nazionale. In mancanza di opzione nei dieci giorni successivi all'elezione si presume la rinunzia all'ufficio di componente del Consiglio dell'Ordine. I componenti del Consiglio nazionale restano in carica tre anni. I componenti dei Consigli nazionali eleggono nel proprio seno il presidente, il vicepresidente ed il segretario. I Consigli predetti esercitano le attribuzioni stabilite dagli ordinamenti professionali vigenti ed inoltre danno parere sui progetti di legge e di regolamento che riguardano le rispettive professioni e sulla loro interpretazione; quando ne sono richiesti dal Ministro di Grazia e Giustizia. Determinano inoltre la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti nell'albo per le spese del proprio funzionamento. I componenti dei Consigli nazionali devono essere iscritti nell'albo. Essi possono essere rieletti. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio nazionale, rimane in carica il Consiglio uscente. Alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o che rimangono assenti dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive, che si svolgono nei Consigli degli Ordini che non hanno alcun componente nel Consiglio nazionale stesso. Il componente eletto a norma del comma precedente rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio nazionale. Per la validità delle sedute del Consiglio nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di assenza del presidente e del vicepresidente del Consiglio Nazionale ne esercita le funzioni il Consigliere più anziano per iscrizione nell'albo.

Art. 15 - Adempiono alle mansioni di Segreteria della Commissione Centrate magistrati trattenuti nel Ministero della giustizia, nonché funzionari del Ministero dei Lavori pubblici, nominati dai rispettivi ministeri.

Art. 16 - Abrogato

Art. 17 - Contro la deliberazione del Consiglio Nazionale non è dato alcun mezzo di impugnazione né in via amministrativa né in via giudiziaria, salvo il ricorso atte Sezioni Unite della Corte di Cassazione detto Stato nei casi di incompetenza o eccesso di potere.

Art. 18 - Le spese per il funzionamento del Consiglio nazionale, sono proporzionalmente sostenute da tutti gli ordini professionali in ragione del numero degli iscritti. L'ammontare delle spese viene determinato dal Consiglio nazionale, il quale cura anche la ripartizione di esso tra i vari Consigli dell'Ordine, a norma del comma precedente, e detta le modalità per il versamento della quota spettante a ciascun Consiglio dell'Ordine. I Consigli dell'Ordine possono stabilire nei propri regolamenti interni un apposito contributo speciale a carico di tutti gli iscritti per le spese di cui al presente articolo.

Art. 19 - Il Consiglio nazionale stabilirà con proprio regolamento interno le norme per il procedimento relativo ai ricorsi proposti dinanzi ad esso e per quanto occorra al suo funzionamento amministrativo e contabile.

Art. 20 - La cancellazione dall'albo oltre che a seguito di giudizio disciplinare, a norma dell'art. 37, n. 2, del presente regolamento, è pronunziata dal Consiglio dell'Ordine, di ufficio o su richiesta del Pubblico Ministero, nel caso di perdita della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivato, ovvero di condanna che costituisce impedimento atta iscrizione (art. 43 e seg.).

Art. 21 - Nel caso di cancellazione, sarà data comunicazione del provvedimento all'interessato, il quale ha facoltà di reclamare al Consiglio Nazionale, in conformità del precedente articolo 10. Cessate le cause che hanno motivata la cancellazione dall'albo, l'interessato può fare domanda per esservi riammesso. Ove questa non sia accolta, egli potrà presentare ricorso in conformità del suindicato articolo 10.

Art. 22 - Indipendentemente dalle iscrizioni o cancellazioni individuali, a norma degli articoli precedenti, il Consiglio dell'Ordine, nel mese di gennaio di ogni anno, provvederà alla revisione dell'albo, portandovi le varianti che fossero necessarie. I provvedimenti adottati saranno comunicati agli interessati, i quali avranno diritto di reclamo in conformità del precedente articolo 10.

Art. 23 - L'albo stampato a cura e spese dell'Ordine è inviato alla Corte di Appello, ai Tribunali, alle Preture, alle Prefetture ed alle Camere di Commercio aventi sede nel distretto dell'Ordine. Sarà pure rimesso ai Ministeri di grazia e giustizia, dell'interno, dei lavori pubblici e dell'istruzione, nonché al Consiglio nazionale ed agli altri Consigli dell'Ordine. Potrà inoltre essere trasmesso a quegli Enti pubblici e privati che il Consiglio reputerà opportuno e, dietro pagamento, dovrà essere rilasciata copia a chiunque ne faccia richiesta. Agli uffici ed enti cui deve essere obbligatoriamente trasmesso l'albo, a termini del presente articolo, saranno pure comunicati i provvedimenti individuali e definitivi di iscrizione e di cancellazione dall'albo.

Art. 24 - Non si può far parte che di un solo Ordine di ingegneri e di architetti. Chi si trova iscritto nell'Ordine di una provincia, può chiedere il trasferimento della iscrizione in quello di un'altra, presentando domanda corredata dai documenti stabiliti dall'art. 7 e da un certificato rilasciato dal Presidente dell'Ordine al quale il richiedente appartiene, da cui risulti: a) la data e le altre indicazioni della prima iscrizione; b) che l'istante è in regola col pagamento del contributo di cui all'art. 37, ed, eventualmente di quello stabilito a norma dell'art. 18. Avvenuta la iscrizione nell'Albo del nuovo Ordine, il presidente di questo ne darà avviso al presidente dell'altro onde provveda alla cancellazione.

Art. 25 - Il Consiglio dell'Ordine rilascia ad ogni iscritto apposita attestazione. La iscrizione in un albo ha effetto per tutto il territorio della Repubblica.

CAPO II
Dell'Ordine e del Consiglio dell'Ordine

Sezione I - Dell'Ordine

Art. 26 - La convocazione dell'Ordine in adunanza generale, salvo per quanto riguarda l'elezione del Consiglio dell'Ordine è indetta dal presidente del Consiglio dell'Ordine, mediante partecipazione, a ciascun iscritto, con lettera raccomandata, della prima ed eventuale seconda convocazione. L'avviso conterrà l'ordine del giorno dell'adunanza. la validità delle adunanze, è data, in prima convocazione, dalla presenza della maggioranza assoluta degli iscritti; la seconda convocazione non potrà aver luogo prima del giorno successivo alla prima e sarà legate qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 27 - Le adunanze generati sono ordinarie e straordinarie. le adunanze ordinarie provvederanno all'elezione dei membri del Consiglio, alla elezione, quando del caso, dei designati per il Consiglio Nazionale ed all'approvazione del conto consuntivo dell'anno decorso e del bilancio preventivo per Vanno venturo. Si metteranno poi in discussione gli altri argomenti indicati nell'ordine del giorno. Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine di cui convoca e presiede l'assemblea. R presidente deve in ogni modo convocare l'assemblea quando ne viene richiesto dalla maggioranza di componenti del Consiglio ovvero da un quarto del numero degli iscritti, che ne abbiano fatto richiesta scritta motivata. Le adunanze saranno convocate con le modalità indicate nell'articolo precedente salvo per quanto riguarda le adunanze per l'elezione del Consiglio.

Art. 28 - In caso di assenza del presidente del Consiglio, ne esercita le funzioni il consigliere più anziano per iscrizione nell'albo. Le funzioni di segretario sono adempiute dal segretario del Consiglio dell'Ordine o, in sua assenza, dal più giovane fra i consiglieri presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In casi di parità di voti, prevale quello del presidente. Ogni votazione è palese, salvo che l'assemblea, su proposta del presidente o di almeno un decimo dei presenti, deliberi che abbia luogo per scrutinio segreto e salve le disposizioni dell'art. 30.

Sezione II
Del Consiglio dell'Ordine

Art. 29 - Ciascun Ordine degli ingegneri e ciascun Ordine degli architetti è retto dal Consiglio.

Art. 30 - I componenti del Consiglio sono eletti dall'assemblea degli iscritti nell'albo a maggioranza assoluta di voti segreti per mezzo di schede contenenti un numero di nomi uguale a quello dei componenti da eleggersi. Tutti gli iscritti nell'albo possono essere eletti a far parte del Consiglio. L'assemblea per l'elezione del Consiglio deve essere convocata nei quindici giorni precedenti a quello in cui esso scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti. Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento può tenere luogo dell'avviso spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale per due volte consecutive. L'avviso e la notizia di cui ai commi precedenti contengono l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza stessa in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda, nonché il luogo, il giorno e l'ora per l'eventuale votazione di ballottaggio. L'assemblea è valida in prima convocazione se interviene una metà almeno degli iscritti, ed in seconda convocazione che deve aver luogo almeno tre giorni dopo la prima, se interviene almeno un quarto degli iscritti medesimi.

Art. 31 - Il Consiglio è formato: di cinque componenti se gli iscritti nell'albo non superano i cento; di sette se superano i cento, e non i cinquecento; di nove, se superano i cinquecento, ma non i millecinquecento; di quindici, se superano i millecinquecento. Per la validità delle sedute del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei componenti .

Art. 32 - I membri del Consiglio devono essere iscritti nell'albo e durano in carica due anni. Essi sono rieleggibili. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio, rimane in carica il Consiglio uscente. Alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o che rimangano assenti dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive. Il componente eletto a norma del comma precedente rimane in carica fino alta scadenza del Consiglio.

Art. 33 - Nell'assemblea per l'elezione del Consiglio, un'ora dopo terminato il primo appello, si procede di una seconda chiamata di quelli che non risposero alta prima, affinché diano il toro voto. Eseguita questa operazione, il presidente dichiara chiusa la votazione ed assistito da due scrutatori da lui scelti tra i presenti procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio. Quando tutti o parte dei candidati non conseguono la maggioranza assoluta dei voti, il presidente dichiara nuovamente convocata l'assemblea per la votazione di ballottaggio per coloro che non hanno conseguito tate maggioranza. In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per la iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

Art. 34 - Contro i risultati dell'elezione ciascun professionista iscritto nell'albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale entro dieci giorni dalla proclamazione. Il ricorso non ha in alcun caso effetto sospensivo.

Art. 35 - Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un segretario ed un tesoriere.

Art. 36 - Il Consiglio si aduna ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno due membri del Consiglio.

Art. 37 - Il Consiglio dell'Ordine oltre alle funzioni attribuitegli dal presente regolamento o da altre disposizioni legislative e regolamentari (art. 5 Legge):

1) vigila sul mantenimento della disciplina fra gli iscritti affinché il loro compito venga adempiuto con probità e diligenza;

2) prende i provvedimenti disciplinari;

3) cura che sia represso l'uso abusivo del titolo di ingegnere e di architetto e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denunzia all'autorità giudiziaria;

4) determina il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per il funzionamento dell'Ordine ed eventualmente per il funzionamento del Consiglio Nazionale (articoli 14, 18), nonché le modalità del pagamento del contributo (art. 50);

5) compila ogni triennio la tariffa professionale, la quale, in mancanza di speciali accordi, s'intende accettata dalle parti ed ha valore per tutte le prestazioni degli iscritti nell'Ordine;

6) dà i pareri che fossero richiesti dalle pubbliche amministrazioni su argomenti attinenti atte professioni di ingegnere e di architetto.

Art. 38 - Il presidente del Consiglio dell'Ordine rappresenta legalmente l'Ordine ed il Consiglio stesso. In caso di assenza del presidente, il consigliere più anziano ne fa le veci.

Art. 39 - Il segretario riceve le domande d'iscrizione nell'albo (art. 7), annotandole in apposito registro e rilasciando ricevuta ai richiedenti; stende le deliberazioni consigliari, eccetto quelle relative ai giudizi disciplinari che saranno compitate dai relatori; tiene i registri prescritti dal Consiglio; cura la corrispondenza; autentica le copie delle deliberazioni dell'Ordine e del Consiglio; ha in consegna l'archivio e la biblioteca. In mancanza del segretario, il consigliere meno anziano ne fa le veci.

Art. 40 - Il tesoriere economo è responsabile dei fondi e degli altri titoli di valore di proprietà dell'Ordine; riscuote il contributo: paga i mandati firmati dal presidente e controfirmati dal segretario. Deve tenere i seguenti registri

a) registro a madre e figlia per somme riscosse;

b) registro contabile di entrata e di uscita;

c) registro dei mandati di pagamento, d) inventano del patrimonio dell'Ordine. In caso di bisogno improrogabile, il presidente designa un consigliere per sostituire il tesoriere-economo.

Art. 41 - Il consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre adunanze consecutive, è considerato dimissionario. Il consiglio dell'ordine provvede alla sua surrogazione sino alla convocazione dell'assemblea generale ordinaria.

Art. 42 - Il Consiglio dell'Ordine può disciplinare con regolamenti interni l'esercizio delle sue attribuzioni .

CAPO III - Dei giudizi disciplinari

Art. 43 - Il Consiglio dell'Ordine è chiamato a reprimere d'ufficio o su ricorso delle parti, ovvero su richiesta del Pubblico Ministero, gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della loro professione.

Art. 44 - Il presidente, assumendo le informazioni che stimerà opportune, verifica i fatti che formano oggetto dell'imputazione. Udito l'incolpato, su rapporto del presidente, il Consiglio decide se vi sia motivo a giudizio disciplinare. In caso affermativo, il presidente nomina il relatore e, a mezzo di ufficiale giudiziario, fa citare l'incolpato a comparire dinanzi al Consiglio dell'Ordine in un termine non minore di giorni quindici per essere sentito e per presentare eventualmente documenti a suo discarico. Nel giorno indicato ha luogo la discussione, in seguito alla quale, uditi il relatore e l'incolpato, il Consiglio prende le sue deliberazioni. Ove l'incolpato non si presenti né giustifichi un legittimo impedimento, si procederà in sua assenza.

Art. 45 - Le pene disciplinari che il Consiglio può pronunziare contro gli iscritti nell'albo sono:

1) l'avvertimento;
2) la censura;
3) la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non maggiore di sei mesi;
4) la cancellazione dall'albo.

l'avvertimento consiste nel dimostrare al colpevole le mancanze commesse e nell'esortarlo a non ricadervi. Esso è dato con lettera del presidente per delega del Consiglio.

La censura è una dichiarazione formate dette mancanze commesse e del biasimo incorso. La censura, la sospensione e la cancellazione dall'albo sono notificate al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario.

Art. 46 - Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, ft Consiglio, a seconda delle circostanze, può eseguire la cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione; quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca. Qualora si tratti di condanna che impedirebbe la iscrizione nell'albo giusta l'art. 7 del presente regolamento in relazione all'art. 28, parte prima, della legge 8 giugno 1874, n. 1938, è sempre ordinata la cancellazione dell'albo, a norma dal precedente articolo 20.

Art. 47 - Chi sia stato cancellato dall'albo, in seguito a giudizio disciplinare, può esservi di nuovo iscritto a sua domanda: a) nel caso preveduto dall'art. 46, quando abbia ottenuta la riabilitazione giusta le norme del Codice di procedura penale; b) negli altri casi, quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall'albo. la domanda deve essere corredata dalle prove giustificative ed, ove non sia accolta, l'interessato può ricorrere in conformità dell'art. 10.

Art. 48 - Le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine in materia disciplinare possono essere impugnate dall'incolpato e dal Procuratore della Repubblica, in conformità dell'art. 10 del presente regolamento.

Art. 49 - L'incolpato che sia membro del Consiglio dell'Ordine, è soggetto alta giurisdizione disciplinare del Consiglio dell'Ordine viciniore, da determinarsi, in caso di contestazione, dal primo presidente della Corte d'Appello. Contro la deliberazione del Consiglio dell'Ordine è ammesso ricorso al Consiglio nazionale in conformità dell'articolo 10.

Art. 50 - Il rifiuto del pagamento del contributo di cui all'art. 37 ed, eventualmente, all'art. 18, dà luogo a giudizio disciplinare. I contributi previsti a favore dei Consigli degli Ordini debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi". Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare (art. 43 e segg.). La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del Consiglio, quando l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute.

CAPO IV - Dell'oggetto e dei limiti della professione d'ingegnere e di architetto

Art. 51 - Sono di spettanza della professione d'ingegnere il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione alte costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.

Art. 52 - Formano oggetto tanto delta professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative. Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, numero 364", per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto, ma la parte tecnica può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere.

Art. 53 - Le disposizioni dei precedenti articoli 51 e 52 valgono ai fini della delimitazione delle professioni d'ingegnere e di architetto e non pregiudicano quanto può formare oggetto dell'attività professionale di determinate categorie di tecnici specializzati, né le disposizioni che saranno date con i regolamenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 24 giugno 1923, n. 1395.

Art. 54 - Coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea d'ingegnere presso gli Istituti d'istruzione superiore indicati nell'art. 1 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, entro il 31 dicembre 1924, ovvero o conseguiranno entro il 31 dicembre 1925, giusta le norme stabilite dall'art. 6 del R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909" sono autorizzati a compiere anche le mansioni indicate nell'art. 52 del presente regolamento. "Coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea d'ingegnere architetto presso gli Istituti di istruzione superiore indicati nell'art. 1 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, entro il 31 dicembre 1924, ovvero lo conseguiranno entro il 31 dicembre 1925, giusta le norme stabilite dall'art. 6 del R.D. 31 dicembre 1923, numero 2909, sono autorizzati a compiere anche le mansioni indicate nell'art. 51 del presente regolamento, eccettuate le applicazioni industriali. La presente disposizione è applicabile anche a coloro che abbiano conseguito A diploma di architetto civile nei termini suddetti, ad eccezione però di quanto riguarda le applicazioni industriali e della fisica, nonché i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e di trasporto e atte opere idrauliche.

Art. 55 - Sono escluse dalle disposizioni del presente capo le opere di rilevante importanza che siano assegnate in seguito a pubblico concorso. Per le opere di rilevante importanza, anche quando siano assegnate in seguito a pubblico concorso, è sempre necessario che la parte tecnica venga eseguita sotto la direzione e responsabilità di persone abilitate all'esercizio della professione di ingegnere, ovvero della professione di architetto purché si tratti delle opere contemplate nell'articolo 52.

Art. 56 - Le perizie e gli incarichi di cui all'art. 4 della legge 24 giugno 1923, numero 1395, possono essere affidati a persone non iscritte nell'albo soltanto quando si verifichi una delle seguenti circostanze: a) che si tratti di casi di speciale importanza i quali richiedano l'opera di un luminare della scienza o di un tecnico di fama singolare, non iscritto nell'albo; b) che si tratti di semplici applicazioni della tecnica non richiedenti speciale preparazione scientifica o che non vi siano netta località professionisti iscritti nell'albo ai quali affidare la perizia o l'incarico.

CAPO V - Disposizioni generati

Art. 57 - Gli Ordini degli Ingegneri e degli architetti ed i rispettivi Consigli sono posti sotto l'alta vigilanza del Ministero di grazia e giustizia il quale la esercita direttamente ovvero per il tramite dei Procuratori Generali presso la Corte di Appello e dei Procuratori della Repubblica. Il Ministro per la grazia e giustizia vigila all'esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari e all'uopo può fare, direttamente ovvero a mezzo dei suddetti magistrati, le opportune richieste ai singoli Ordini ed ai rispettivi Consigli. Il Consiglio può essere sciolto quando non sia in grado di funzionare regolarmente. In caso di scioglimento le funzioni del Consiglio sono affidate ad un commissario straordinario fino alla nomina del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente. Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale. Il Commissario ha facoltà di nominare un comitato di non meno di due e di non più di sei componenti da scegliersi fra gli iscritti nell'albo, che lo coadiuva nelle funzioni predette. le disposizioni circa la nomina del commissario e dei comitato si applicano anche quando per qualsiasi motivo non si sia addivenuto all'elezione del Consiglio.

Art. 58 - Quando nel presente regolamento si fa menzione di un'autorità giudiziaria, s'intende quella che ha giurisdizione nel capoluogo dell'ordine.

CAPO VI
Disposizioni di coordinamento

Art. 59 - (Art. omesso in quanto richiama gli art. n. 8, 9 e 10 della legge 24 giugno 1923 n. 1395 riguardante disposizioni transitorie che hanno perduto efficacia per scadenza del termine d'applicazione fissato).

Art. 60 - I diplomi menzionati nell'art. i della legge 24 giugno 1923, n. 1395, costituiscono agli effetti della iscrizione. Il titolo di cui all'art. 7, lettera e) per coloro che li hanno conseguiti entro il 31 dicembre 1924, a termini dell'art. 31 del R. Decreto-legge 25 settembre 1924, numero 1585, ovvero ti conseguiranno entro il 31 dicembre 1925, giusta le norme stabilite dall'art. 6 del R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909.

Art. 61 - Il grado accademico di ingegnere o di architetto, conferito prima della pubblicazione della legge 24 giugno 1923, n. 1395, indipendentemente da ogni esame, in seguito a giudizio tecnico su pubblicazioni o su lavori, è considerato equipollente, agli effetti della legge predetta e del presente regolamento, al grado conferito da uno degli istituti indicati nell'art. i della legge medesima, in base agli esami stabiliti dalle norme sull'istruzione superiore.

Art. 62 - Gli ingegneri e architetti che siano impiegati di una pubblica amministrazione dello Stato, delle province o dei comuni, e che si trovino inscritti nell'albo degli ingegneri e degli architetti, sono soggetti alla disciplina dell'Ordine per quanto riguarda l'eventuale esercizio della libera professione. I predetti ingegneri ed architetti non possono esercitare la libera professione ove sussista alcuna incompatibilità preveduta da leggi, regolamenti generali o speciali, ovvero da capitolati. Per l'esercizio della libera professione è in ogni caso necessaria espressa autorizzazione dei capi gerarchici nei modi stabiliti dagli ordinamenti dell'amministrazione da cui il funzionario dipende. E riservata alle singole amministrazioni dello Stato la facoltà di liquidare ai propri funzionari i corrispettivi per le prestazioni compiute per enti pubblici o aventi finalità di pubblico interesse. Tali corrispettivi saranno fissati sulla base dette tariffe per i liberi professionisti con una riduzione non inferiore ad un terzo né superiore alla metà, salvo disposizioni speciali in contrario. La riduzione non avrà luogo nel caso che la prestazione sia compiuta insieme con liberi professionisti, quali componenti di una Commissione.

Art. 63 - Per i funzionari delle pubbliche amministrazioni la iscrizione nell'albo non può costituire titolo per quanto concerne la loro carriera.

Art. 64 - Art. 65 - Art. 66 - Art. 67 - Art. 68 - Art. 69 - Art. 70 - Art. 71 - Abrogati

Art. 73 - Il titolo di ingegnere e, rispettivamente quello di architetto, spetta esclusivamente a coloro che appartengono ai territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, abbiano acquistata la cittadinanza italiana in virtù della sezione VI, parte III, del trattato di San Germano, dell'art. 7, n. 2, del trattato di Rapallo, del R. Decreto 30 dicembre 1920, n. 1890 e del R. Decreto legge 29 gennaio 1922, n. 43, e inoltre fossero in possesso, alla data dell'annessione di detti territori, di uno dei seguenti titoli: a) titolo di ingegnere civile autorizzato;

b) attestato del 2° esame di Stato conseguito in un politecnico della cessata monarchia austro-ungarica e dell'ultimo esame di Stato della scuola superiore di agronomia di Vienna o delle scuole superiori montanistiche;

c) L'assolutoria conseguita nette stesse scuote superiori di cui al comma b) prima del 1885;
d) il diploma di laurea d'ingegneria conseguito in politecnici e scuote tecniche superiori non austriache equiparate al 2° esame di Stato, dall'ordinanza Ministeriale 27 dicembre 1893, Bollettino leggi imperiali n. 197;

e) i diplomi conseguiti in altri Stati presso istituti non compresi nella predetta ordinanza e già riconosciuti validi ed equipollenti in casi individuali dalle autorità ministeriali austriache. Nessun altro può ritenersi equipollente a quelli sopra indicati, anche se conferito in base atta ordinanza 14 marzo 1917 B.L.I. n. 130 delta cessata monarchia austro-ungarica.

Art. 74 - Gli albi degli ingegneri ed architetti dei territori indicati nel precedente art. 73 comprenderanno uno speciale elenco supplementare e transitorio, nel quale saranno iscritti i geometri civili autorizzati dette nuove province, i quali comprovino di avere superato l'esame della sezione geodetica di una scuola politecnica della cessata monarchia austro-ungarica prima del 31 dicembre 1913 e di possedere alla data del 24 giugno 1923, l'autorizzazione, di cui all'ordinanza 7 maggio 1913 B.L.I.; n. 77. Gli interessati, entro il termine perentorio di mesi 3 dalla pubblicazione del presente regolamento, dovranno presentare domanda a norma degli articoli 59 e 65. Coloro che sono compresi nell'elenco di cui sopra, pur conservando il titolo geometra civile, hanno gli stessi diritti degli ingegneri iscritti negli albi, ad eccezione di quanto riguarda l'esercizio professionale, ft quale ha per oggetto le mansioni di spettanza del perito agrimensore (geometra) nonché, a mente del § 5 della predetta ordinanza 7 maggio 1913, l'esecuzione di progetti e misurazioni planimetriche e altimetriche di ogni specie nel campo geodetico ed, in particolare, la compilazione di piani di situazione e di livello, di piani di divisione di terreni, di piani di commassazione e arrotondamento; Le demarcazioni di confini, regolazioni di confini e altimetrie, la compilazione e l'esecuzione di tutti i lavori cartografici e fotogrammetrici, la revisione dei piani e dei calcoli geometrici e geodetici ed il rilascio di autenticazioni su quanto sopra.

norme sull'obbligatorietà della iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi

(Legge 25 aprile 1938, n. 897).

Art. 1 - Gli ingegneri, gli architetti, i chimici, i professionisti in materia di economia e commercio, gli agronomi, i ragionieri, i geometri, i periti agrari ed i periti industriali non possono esercitare la professione se non sono iscritti negli albi professionali delle rispettive categorie a termini delle disposizioni vigenti.

Art. 2 - Coloro che non siano di specchiata condotta morale non possono essere iscritti negli albi professionali, e, se iscritti, debbono esserne cancellati, osservate per la cancellazione le norme stabilite per i procedimenti disciplinari.

Art. 3 - 4 - 5 - 6 (Omissis).

Art. 7 - Quando a norma dei vigenti ordinamenti professionali la iscrizione di professionisti stranieri negli albi sia ammessa sotto la condizione di reciprocità, la condizione stessa è comprovata mediante attestazione insindacabile del Ministero degli affari esteri. La precedente disposizione non si applica quando per la iscrizione dello straniero nell'albo sia richiesta dal regolamento professionale la esistenza di uno speciale accordo internazionale. Non si applica neppure quando l'accordo internazionale, pur non essendo preveduto dal regolamento professionale, ammette tuttavia la predetta iscrizione.

Art. 8 - 9 -10 -11 (Omissis).

norme sui consigli degli ordini e collegi e sulle commissioni centrali professionali (D.L. Lt. 23 novembre 1944, n. 382).

Capo I - Del Consiglio degli Ordini e collegi professionali

Art. 1 - Le funzioni relative alla custodia dell'albo e quelle disciplinari per le professioni di ingegnere, di architetto, di chimico, di professionista in economia e commercio, di attuario, di agronomo, di ragioniere e di perito industriale sono devolute per ciascuna professione ad un Consiglio dell'Ordine o Collegio, a termini dell'art. 1 del Regio Decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 103. Il Consiglio è formato da cinque componenti se gli iscritti nell'albo non superano i cento; di sette se superano i cento e non i cinquecento; di nove se superano i cinquecento, ma non i millecinquecento; di quindici, se superano i millecinquecento.

Art. 2 - I componenti del Consiglio sono eletti dall'assemblea degli iscritti nell'albo a maggioranza assoluta di voti segreti per mezzo di schede contenenti un numero di nomi uguale a quello dei componenti da eleggersi. Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un segretario ed un tesoriere. Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine o Collegio, di cui convoca e presiede l'assemblea. Il presidente deve in ogni modo convocare l'assemblea quando ne viene richiesto dalla maggioranza dei componenti del Consiglio ovvero da un quarto del numero degli iscritti. I componenti del Consiglio restano in carica due anni.

Art. 3 - L'assemblea per l'elezione del Consiglio deve essere convocata nei quindici giorni precedenti quello in cui
esso scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti. Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tenere luogo dell'avviso spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale per due volte consecutive. L'avviso e la notizia di cui ai commi precedenti contengono l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza e stabiliscono il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza stessa in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda, nonché il luogo e l'ora per la eventuale votazione di ballottaggio. L'assemblea è valida in prima convocazione se interviene una metà almeno degli iscritti, ed in seconda convocazione, che deve aver luogo almeno tre giorni dopo la prima, se interviene almeno un quarto degli iscritti medesimi.

Art. 4 - Nell'assemblea per l'elezione del Consiglio, un'ora dopo terminato il primo appello, si procede ad una seconda chiamata di quelli che non risposero alla prima, affinché diano il loro voto. Eseguita questa operazione, il presidente dichiara chiusa la votazione ed, assistito da due scrutatori da lui scelti tra i presenti, procede immediatamente e pubblicamente alto scrutinio . Compiuto lo scrutinio, ne proclama il risultato, e ne dà subito comunicazione al Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 5 - Quando tutti o parte dei candidati non conseguono la maggioranza assoluta dei voti, i( presidente dichiara nuovamente convocata l'assemblea per la votazione di ballottaggio per coloro che non hanno conseguito tale maggioranza. In caso di parità di voti è preferito R candidato più anziano per l'iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

Art. 6 - Contro i risultati dell'elezione ciascun professionista iscritto nell'albo può proporre reclamo atta Commissione centrate entro dieci giorni dalla proclamazione.

Art. 7 - Il Consiglio provvede all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine o Collegio e propone all'approvazione dell'assemblea il conto consuntivo ed il bilancio preventivo. Il Consiglio può entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'Ordine o Collegio, stabilire una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione nell'albo, nonché una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari. Ferma rimanendo l'efficacia delle norme che impongono contributi a favore di enti previdenziali di categoria, nessun pagamento, oltre quelli previsti da questo decreto, può essere imposto o riscosso per l'esercizio della professione a carico degli iscritti nell'albo.

Art. 8 - Il Consiglio può essere sciolto quando non sia in grado di funzionare regolarmente. In caso di scioglimento le funzioni del Consiglio sono affidate ad un commissario straordinario fino alla nomina del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente. Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sentito il parere delta Commissione centrale. Il commissario ha facoltà di nominare un comitato di non meno di due e di non più di sei componenti da scegliersi fra gli iscritti nell'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle funzioni predette.

Art. 9 - Le disposizioni di cui all'articolo precedente circa la nomina del commissario e del comitato si applicano anche quando per qualsiasi motivo non si sia addivenuto alla elezione del Consiglio.

CAPO II - Delle Commissioni centrali

Art. 10 - Le Commissioni centrali per le professioni indicate dall'art. i sono costituite presso il Ministero di grazia e giustizia e sono formate di undici componenti eletti dal Consiglio delta rispettiva professione. la Commissione centrale è formata di un numero di componenti pari a quello dei Consigli quando il numero dei Consigli stessi è inferiore a undici.

Art. 11 - Nelle elezioni prevedute dal presente capo si intende eletto il candidato che ha riportato un maggior numero di voti. A ciascun Consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti, un voto per ogni 200 iscritti fino a seicento iscritti, ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre. In caso di parità di voti si applica la disposizione dell'art. 5, comma secondo. Ogni Consiglio comunica il risultato della votazione ad una Commissione nominata dal Ministero per la grazia e giustizia, composta di cinque professionisti che, verificata l'osservanza dette norme di legge, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione con proclamazione degli eletti nel bollettino del Ministero.

Art. 12 - Quando gli iscritti appartengono ad un unico albo con carattere nazionale la Commissione centrale è eletta dall'assemblea ed è formata di 9 componenti. Per le elezioni si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative alla elezione del Consiglio.

Art. 13 - I consigli devono essere convocati per le elezioni nei quindici giorni precedenti a quello in cui scade la Commissione centrale. Non si può far parte contemporaneamente di un Consiglio e della Commissione centrale. In mancanza di opzione nei dieci giorni successivi alle elezioni si presume la rinuncia all'ufficio di componente del Consiglio. I componenti dette Commissioni centrati restano in carica tre anni.

Art. 14 - I componenti delle Commissioni centrali eleggono nel proprio seno il presidente, il vice presidente ed il segretario. le Commissioni predette esercitano le attribuzioni stabilite dagli ordinamenti professionali vigenti ed inoltre danno parere sui progetti di legge e di regolamento che riguardano le rispettive professioni e sulle loro interpretazioni, quando ne sono richiesti dal Ministro per la grazia e giustizia. Determinano inoltre la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti nell'albo per le spese del proprio funzionamento.

CAPO III - Disposizioni comuni

Art. 15 - I componenti del Consiglio o della Commissione centrale devono essere iscritti nell'albo. Essi possono essere rieletti. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio o della nuova Commissione, rimane in carica il Consiglio o la Commissione uscente. Alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o che rimangono assenti dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive. Quelle riguardanti la Commissione centrale si svolgono nei Consigli che non hanno alcun componente nella Commissione stessa. Il componente eletto a norma del comma precedente rimane in carica fino atta scadenza del Consiglio o della Commissione centrate.

Art. 16 - Per la validità delle sedute del Consiglio o delta Commissione centrate occorre la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di assenza del presidente del Consiglio, del presidente e del vice presidente della Commissione centrate, ne esercita le funzioni il consigliere più anziano per iscrizione nell'albo.

Art. 17 - Per l'adempimento delle funzioni indicate nell'art. 1 si osservano le norme dei rispettivi ordinamenti professionali. Il Consiglio e la Commissione centrate esercitano le altre funzioni prevedute dai predetti ordinamenti che continuano ad applicarsi in quanto compatibili con le norme di questo decreto.

diritti d'autore protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (l. 22 aprile 1941, n. 633 G.U. 16 Luglio 1941, n. 166).

Art. 1 - Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alta musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Art. 2 - In particolare sono comprese nella protezione: 5) I disegni e le opere dell'architettura.

Art. 99 - All'autore di progetti di lavoro di ingegneria o di altri lavori analoghi, che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre al diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto ad un equo compenso a carico di coloro che realizzino il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso. Per esercitare il diritto al compenso l'autore deve inserire sopra il piano o disegno una dichiarazione di riserva ed eseguire il deposito del piano o disegno presso il Ministero della cultura popolare" secondo le norme stabilite dal regolamento. Il diritto a compenso previsto in questo articolo dura 20 anni dal giorno del deposito prescritto dal secondo comma.

 

Il consiglio è stato eletto nel 2005 e rimane in carica per quattro anni.

Composizione
Norme deontologiche
Tutela del titolo
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